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SILVIUM SECURITY LAB / L’ASSOCIAZIONE

Una visione condivisa.
Regole trasparenti.

Lo statuto di Silvium Security Lab.
Finalità, partecipazione e vita associativa: il testo integrale.

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 07/04/2025 è stata costituita l’associazione denominata Silvium Security Lab, di seguito più brevemente citata come Associazione. L’associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di associazione di promozione sociale e l’acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l’acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Gravina in Puglia. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali: • Favorire lo sviluppo e il miglioramento della cultura digitale, della cybersecurity e della cultura informatica tra i soci, i giovani e la comunità locale, attraverso l'organizzazione di eventi, corsi di formazione e attività di sensibilizzazione, promuovendo l'accesso consapevole e sicuro alle tecnologie digitali. • Creare nuove opportunità formative e professionali in ambito tecnologico, sia per i soci che per la comunità, al fine di rafforzare la consapevolezza riguardo alla sicurezza informatica e alla gestione responsabile delle risorse digitali. • Promuovere e facilitare l'educazione digitale dei soci, in particolare dei giovani e delle categorie vulnerabili (minori, persone con disabilità, persone svantaggiate), attraverso l'istituzione di corsi, laboratori, seminari e gruppi di formazione in cybersecurity e altre tematiche correlate all'informatica e alla digitalizzazione. • Promuovere lo sviluppo, la diffusione e la divulgazione di attività culturali e educative in ambito digitale, con particolare attenzione alla cybersecurity, alla protezione dei dati e alla promozione di buone pratiche digitali. • Stimolare la comunità a condividere esperienze, best practices e risultati ottenuti in ambito tecnologico e di cybersecurity, arricchendo la collaborazione collettiva anche con il contributo di esperti del settore e personalità di spicco. • Promuovere l'attività formativa e divulgativa sulla cybersecurity e la digitalizzazione, anche attraverso eventi, conferenze e workshop pubblici, da realizzare in partnership con enti pubblici, aziende del settore, scuole e altre organizzazioni. • Favorire la collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie per l'apprendimento delle tecnologie digitali e della cybersecurity, incentivando la diffusione delle competenze informatiche tra i giovani come strumento di crescita e sviluppo professionale. • Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza digitale nelle festività, eventi pubblici o occasioni sociali, sensibilizzando la comunità sull'importanza della protezione online e della privacy. • Organizzare, anche in collaborazione con terzi, eventi, conferenze, corsi e competizioni su tematiche legate alla cybersecurity, alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra esperti del settore, aziende, enti pubblici e cittadini. • Promuovere studi, ricerche, seminari e attività di divulgazione scientifica riguardanti la cybersecurity e l'evoluzione tecnologica, incentivando anche scambi culturali e professionali con altre associazioni ed enti che perseguono finalità simili. • Tutela degli interessi morali, professionali, culturali e sociali dei soci, con particolare attenzione alla protezione della privacy e dei diritti digitali dei membri. • Promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della formazione tecnica digitale, della protezione dei dati e della cybersecurity, contribuendo al miglioramento della sicurezza online e alla crescita delle competenze digitali nella comunità. L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 24 del presente statuto.

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni: • lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento alla cultura digitale, alla sicurezza informatica e all’alfabetizzazione tecnologica; • lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e divulgative su tematiche digitali e di cittadinanza attiva; • lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con riferimento allo sviluppo tecnologico, alla cybersicurezza e all’innovazione sociale; • lettera w) promozione e tutela dei diritti civili e digitali, con particolare attenzione alla protezione dei dati, alla privacy e alla sicurezza online; • lettera v) promozione della cultura della legalità, della nonviolenza e della difesa non armata, anche attraverso l’educazione alla sicurezza informatica e alla prevenzione dei crimini digitali.

Art. 5 – Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Tuttavia, l'Associazione può compensare i membri dell'organo direttivo per attività straordinarie o specifiche prestazioni professionali, purché tali compensi siano motivati e autorizzati dal Consiglio Direttivo, e non riguardino la normale attività svolta nell'ambito della carica associativa. Tali compensi non possono comunque superare i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso e devono essere chiaramente distinti dalle normali attività di gestione e direzione. Inoltre, i membri dell'organo direttivo possono ricevere rimborsi per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo, come ad esempio spese di viaggio, vitto, materiale, e altre spese connesse alle attività svolte nell'ambito dell'associazione. Con riferimento all’art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e in conformità alle normative fiscali. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo all'interno dell'Associazione, ad eccezione di attività straordinarie che siano specificamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e non interferiscano con la natura non lucrativa dell'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 7 – Regolamento Associativo

L’Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell’Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L’Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 117/2017. L’Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da: • quote e contributi degli associati; • eredità, donazioni e legati; • contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche; • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; • erogazioni liberali degli associati e di terzi; • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.12 - Adesione all'Associazione

L’Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. Possono aderire all’Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l’autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all’interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all’interessato il motivo del rigetto dell’ammissione. L’interessato può, entro sessanta giorni dell’avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per: • dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; • morte; • esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell’etica associativa; • mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso; I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all’Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera. In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Le modalità di adesione all’associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 12-bis - Categorie di soci

I soci dell'Associazione si distinguono in: - Soci ordinari: persone fisiche che partecipano attivamente alla vita associativa, versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e godono di tutti i diritti previsti dall'art. 13 del presente statuto. - Soci onorari: persone fisiche che, per particolari meriti nel campo della cybersecurity o per il contributo fornito all'Associazione, vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Le diverse categorie di soci sono annotate nel libro soci. La suddivisione in categorie non pregiudica l'uguaglianza di tutti i soci rispetto ai principi fondamentali dell'Associazione e ai diritti di partecipazione alla vita associativa.

Art. 12-ter - Sostenitori

- Sostenitori: i sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono con donazioni o altre forme di supporto. Essi non acquisiscono la qualifica di soci e, pertanto, non sono iscritti nel libro soci, né hanno diritto di voto o di partecipazione alle assemblee. L'associazione si impegna a informare periodicamente i sostenitori sulle proprie attività.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto: • a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; • ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; Tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci hanno diritto: • all’elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi; • ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all’assunzione delle altre delibere assembleari. Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art.14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di: • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività sociali; • rispettare il presente statuto e le norme contenute nell’eventuale regolamento associativo; • rispettare gli organi sociali eletti e nominati; • rispettare le delibere degli organi sociali; • mantenere un comportamento che non cagioni danno all’immagine associativa; • non arrecare danni morali o materiali all’Associazione; • versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione: • l’Assemblea dei Soci; • il Presidente; • il Consiglio Direttivo. Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione e determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria, l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, o quando lo ritenga necessario il Presidente, che provvederà alla convocazione entro i 15 giorni successivi alla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. L'Assemblea ordinaria: • elegge il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo; • approva il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo e nelle tempistiche stabilite dallo statuto; • nomina e revoca l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto, secondo le disposizioni dello statuto; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti; • approva modifiche al Regolamento Associativo e ad altri regolamenti, ove necessari; • decide sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dallo statuto. L'Assemblea straordinaria: • delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto; • decide sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; • delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni relative all'approvazione del bilancio e alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo sono oggetto di specifiche procedure, che garantiscono trasparenza e conformità alle normative legali. Il Presidente, in via ordinaria, ha facoltà di decidere autonomamente su aspetti operativi e gestionali dell'Associazione, quando non espressamente previsto il coinvolgimento dell'Assemblea. Le sue decisioni possono essere ratificate o modificate in Assemblea nei casi previsti. I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. Le votazioni sono generalmente effettuate a scrutinio segreto per le cariche sociali, con la possibilità di ricorrere a strumenti elettronici per l'espressione del voto. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Le delibere assunte saranno riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 5 anni. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell’Associazione e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere convocato e presieduto dal Presidente anche senza una delibera specifica del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio, quando il totale dei suoi componenti è ridotto a meno della metà, o quando il Presidente ritiene che la sua operatività non sia più efficace per il buon andamento dell'Associazione. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri: • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; • attua gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci, ma può adottare azioni urgenti o di routine, sotto la supervisione del Presidente; • approva i programmi di attività, in linea con le direttive impartite dal Presidente; • assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo, previa approvazione del Presidente; • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione; • elabora i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea dei Soci; • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione; • delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l’esclusione degli stessi. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto dal Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione. Successivamente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di necessità, un terzo dei membri del Consiglio Direttivo può richiedere una convocazione, che il Presidente provvederà a organizzare entro i successivi 15 giorni. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno due membri su tre. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, ma il Presidente ha il diritto di avere l'ultima parola in caso di parità o in situazioni particolarmente delicate. Le deliberazioni vengono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo, salvo decadenza per le cause previste dall’Art. 17 del presente statuto. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e detiene i poteri di firma e di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza necessità di specifica delega del Consiglio Direttivo, salvo diverse disposizioni dello statuto. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, determinandone l’ordine del giorno. Può adottare decisioni urgenti nell’interesse dell’Associazione, riferendone successivamente al Consiglio Direttivo. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea dei Soci, insieme alle relative relazioni. Attribuisce autonomamente incarichi funzionali all’Associazione e supervisiona il loro svolgimento. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono espressamente ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente lo sostituisce con delega specifica, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Le dimissioni o la decadenza del Presidente non comportano automaticamente la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, salvo diversa decisione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 19 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituto con apposita elezione da parte dell’Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso, salvo revoca o dimissioni. Il Segretario svolge funzioni di supporto amministrativo e organizzativo all’interno dell’Associazione. In particolare: • redige e custodisce i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, garantendone la corretta tenuta. • cura la gestione della documentazione ufficiale dell’Associazione, compreso il libro soci e il registro delle delibere. • supporta il Presidente nell’attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. • sovrintende agli adempimenti amministrativi e burocratici, inclusa la gestione della corrispondenza e degli archivi. • può essere delegato dal Presidente a firmare atti amministrativi ordinari. • coordina le attività operative e, su indicazione del Presidente, supervisiona eventuali collaboratori o volontari coinvolti nella gestione dell’Associazione. In caso di assenza temporanea, le sue funzioni possono essere svolte da un altro membro del Consiglio Direttivo su designazione del Presidente. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto se è anche membro del Consiglio stesso.

Art. 21 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Non è necessario che sia un socio dell’Associazione né un membro del Consiglio Direttivo. Resta in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, salvo revoca o dimissioni. Il Tesoriere svolge funzioni di gestione economica e finanziaria all’interno dell’Associazione. In particolare: • cura la gestione delle risorse finanziarie dell’Associazione, assicurando il corretto utilizzo dei fondi; • mantiene aggiornati i libri contabili e predispone la documentazione necessaria per il bilancio annuale; • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo; • presenta periodicamente al Consiglio Direttivo una relazione sullo stato finanziario dell’Associazione; • collabora con il Segretario per garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione; • può essere delegato dal Presidente a firmare atti amministrativi di carattere finanziario. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo diversa disposizione statutaria. La sua presenza ha funzione consultiva e di supporto tecnico per le decisioni finanziarie. Il Tesoriere è responsabile della corretta gestione delle risorse finanziarie dell’Associazione e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e, se previsto, all’Organo di Controllo. In caso di dimissioni, il Tesoriere resta in carica fino alla nomina del successore per garantire la continuità delle attività. Il Consiglio Direttivo può revocarlo per giusta causa. Il ruolo di Tesoriere è incompatibile con altre cariche all'interno dell’Associazione che possano generare conflitti di interesse, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione integra l’acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 23 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l’Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall’art. 16 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell’iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

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